NATURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
Esonero rivolto ai lavoratori che nei sei mesi precedenti non abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Assume natura tipica di incentivo all’assunzione. La norma non è volta ad incentivare in particolar modo determinati settori produttivi o realtà territoriali, vale per tutti e su tutto il territorio.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI:
Qualunque datore di lavoro privato, anche non imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., ivi inclusi i datori di lavoro agricoli. E’ eslusa la P.A.
CONTRATTI DI LAVORO:
Tutti i rapporti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono inclusi il contratto di somministrazione, Job sharing (purchè entrambi i lavoratori coobbligati posseggano le condizioni per usufruire dell’esonero) ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato del socio lavoratore instaurato ex L.142/2001. E’ applicabile anche ai dirigenti. Lo sgravio è previsto anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente o a chiamata.
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLO SGRAVIO
E’ necessario che il datore di lavoro rispetti i principi del nostro ordinamento per usufruire degli incentivi alle assunzioni (ex art. 4, commi 12-15 L. 92/2012):
l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di altro soggetto licenziato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
nella medesima unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o a riorganizzazione aziendale, ad eccezione dei casi in cui l'assunzione, la trasformazione (o la somministrazione) siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
l’ incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
l’inoltro della comunicazione obbligatoria di assunzione deve essere stata inoltrata nei termini di legge;
il datore di lavoro deve garantire il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di tutti i livelli di contrattazione (nazionale, territoriale, etc..);
il datore di lavoro deve essere in possesso di regolarità contributiva.
Possono usufruire dell’incentivo anche i datori di lavoro che assumono in ottemperanza ad un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto (ipotesi di esclusione per usufruire degli incentivi ex art. 4, comma 12, L. 92/2012), in quanto l’obiettivo della norma è quello di promuovere in modo più ampio possibile l’occupazione.
I VINCOLI DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER USUFRUIRE DELL’INCENTIVO:
Il lavoratore non deve essere stato assunto nei sei mesi precedenti l’assunzione con un contratto a tempo indeterminato (ivi inclusi l’ apprendistato e la somminisytrazione a tempo indeterminato), presso qualunque datore di lavoro. L’incentivo spetta in caso di assunzione precedente con contratto intermittente a tempo indeterminato;
Nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità il lavoratore non deve avere avuto rapporti a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero da società da quest’ultimo controllate o collegate ex art. 2539 c.c., nonché facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro agevolato ex Legge di stabilità 2015 con lo stesso datore di lavoro che assume.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione in somministrazione a tempo indeterminato, anche qualora la prestazione verso l’utilizzatore venga resa a tempo determinato.
Lo sgravio opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a t. indeterminato o somministrato e devono essere rispettati i requisiti previsti dall’art. 1, comma 118, l. 190/2014.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO
L’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto l’incentivo:
non è cumulabile con incentivo ex art. 4, comma 8, L. 92/12 (lavoratori con + 50 anni disoccupati da + 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ed appartenenti a particolari aree.
E’ cumulabile con:
Incentivo lavoratori disabili ex art 13, l. 68/99;
Incentivo assunzione giovani genitori ex decreto ministro gioventù 2010 (5.000 €.);
Incentivo per l’assunzione di beneficiari Aspi ex art. 2, comma 10-bis, l. 92/2012 (50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto durante il trattamento);
Bonus occupazionale Garanzia Giovani ex decreto direttoriale 8 agosto 2014, come modificato dal decreto MLPS n. 11/2015;
Incentivo per assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5, D.L. 91/2014;
Incentivo ex art. 8, comma 4, L. 223/91 (50% dell’indennità di mobilità residuale che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto);
Incentivo Letta-Giovannini, ex art. 1, D.L. 76/2014, ma in forma limitata: tale incentivo opererebbe solo in riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia di €. 671,66 (8.060,00/12) in quanto tale incentivo (Letta) non può superare l’importo dei contributi previsti a carico del datore di lavoro
ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO
Esonero dai contributi previdenziali per 36 mesi per un massimo di 8.060,00/anno, decorrente dalla data di assunzione del lavoratore che deve intervenire tra il 01.01.2015 al 31.12.2015.
La misura dell’incentivo va riproporzionata (adeguata) in caso di rapporto part time o lavoro ripartito.
Nel caso di rapporti interrotti nel corso del mese o dell’anno, la misura va conseguentemente riproporzionata assumendo a riferimento la soglia mensile di €. 671,66 (8.060,00/12) e giornaliera 22,08 (8.060/365).
Devono invece essere versati i premi e contributi Inail, la contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (nella misura del 33% della retribuzione ordinaria lorda), il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”; il contributo, ove dovuto, ai fondi ex art. 3, commi 3,14,19, L.92/2012 (Fondi bilaterali e fondi di solidarietà residuale).
Sono inoltre individuate le modalità, sul piano operativo, per l’applicazione dell’esonero.
SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI
E’ prevista l’abrogazione dell’incentivo ex art. 8, comma 9, l 407/1990 (sgravio del 50% per 36 mesi degli oneri previdenziali ed assistenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi; del 100% in caso di assunzioni nel mezzogiorno o da imprese agricole).
Tale sgravio non potrà più essere fruito per le assunzioni effettuate dal 01.01.2015 né, per le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato intervenute successivamente al 31.12.2014.